1) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“CGDV”) di IDEAL S.R.L., con sede legale in Via Paiette 9/B, 35040 Castelbaldo (Padova), Italia, P. IVA 02276470289 (“IDEAL”), costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto di compravendita (“Contratto”) dei prodotti realizzati e/o commercializzati da IDEAL (”Prodotti”). In nessun caso si intendono applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dall’Acquirente o da terzi, salvo espressa accettazione scritta di IDEAL. Il presente documento denominato “Offerta”, inviato da IDEAL all’Acquirente, ha valore di proposta ai sensi dell’art. 1326, 1° comma, cod. civ. (“Offerta”): il Contratto si intende concluso nel momento in cui IDEAL riceve dall’Acquirente l’accettazione dell’Offerta, previa sottoscrizione dell’Offerta stessa da parte dell’Acquirente (“Accettazione”). A seguito della conclusione del Contratto, IDEAL si riserva la facoltà di inviare all’Acquirente un documento denominato “Conferma d’Ordine” avente valore meramente riepilogativo (“Conferma d’Ordine”.
2) CONSEGNA - I Prodotti sono consegnati da IDEAL secondo il termine di resa Incoterms® 2010 indicato nell’Offerta (“Consegna”). L’Acquirente dovrà ritirare il Prodotto entro e non oltre i termini pattuiti. In caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti, i termini di pagamento concordati non subiranno alcuna proroga, l’Acquirente sopporterà tutte le spese di occupazione dei magazzini di IDEAL e/o di soggetti terzi e della custodia dei Prodotti e il rischio di danneggiamento, deperimento, perdita e/o furto graverà sull’Acquirente a partire dalla data di ritiro inizialmente convenuta nel Contratto. In nessun caso il termine di consegna convenuto nel Contratto (“Termine di Consegna”) può considerarsi un termine essenziale. In caso di ritardi nella Consegna provocati da caso fortuito, forza maggiore e/o altre cause non imputabili a dolo e/o colpa grave di IDEAL, quest’ultima si adopererà per consegnare i Prodotti entro i 120 (centoventi) giorni di calendario successivi al Termine di Consegna previsto dal Contratto. Durante tale periodo, l’Acquirente non avrà titolo per richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento del danno, né per richiedere la risoluzione e/o la modificazione e/o l’annullamento del Contratto o la riduzione del prezzo dei Prodotti. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono cause di forza maggiore: scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, alluvioni, inondazioni, condizioni avverse dell’aria o del mare o dei fiumi tali da impedire o ritardare la navigazione, sospensione dell’energia elettrica, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei fornitori, atti governativi o di altri enti o autorità pubbliche, terremoti od altri eventi naturali, embargo, guerra o rivoluzione o emergenze sanitarie o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di IDEAL.
3) PREZZI - Il prezzo si intende nella valuta specificata nel Contratto (“Prezzo”); in mancanza di specificazione, il Prezzo si intende in EURO, imballi esclusi, I.V.A. esclusa e con esclusione di ogni altra imposta e/o tassa. Nel caso in cui, dopo la conclusione del Contratto, si verifichi un evento straordinario o imprevedibile tale da rendere la prestazione di IDEAL eccessivamente onerosa ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., IDEAL e l’Acquirente rinegozieranno in buona fede il Prezzo, fatto salvo il diritto di IDEAL di chiedere la risoluzione del Contratto ex art. 1467, 1° comma, cod. civ. In particolare, senza pregiudizio di quanto precede, l’Acquirente riconosce che la prestazione di IDEAL può divenire eccessivamente onerosa in caso di variazioni dei costi delle materie prime e/o variazioni dei costi della manodopera sopraggiunte nel periodo intercorrente fra la conclusione del Contratto e la Consegna.
4) PAGAMENTI E DIVIETO DI CESSIONE- I termini e le modalità di pagamento del Prezzo sono indicati nel Contratto. In caso di mancato pagamento integrale o parziale del Prezzo, o anche solo ritardato per oltre 8 (otto) giorni di calendario, IDEAL ha facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto sino al pagamento delle somme dovute, o alla prestazione di idonee garanzie, o di risolvere il Contratto con ogni conseguenza di legge. IDEAL ha inoltre facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’esecuzione del Contratto o di recedere dal medesimo qualora le condizioni patrimoniali e/o finanziarie e/o societarie dell’Acquirente, anche se sopravvenute, siano tali da mettere a rischio il relativo pagamento, ovvero quando l’Acquirente non abbia provveduto al puntuale ed esatto pagamento di somme dovute a IDEAL anche nell’ambito di altri rapporti contrattuali. In nessun caso, eventuali vizi e/o difetti dei Prodotti, quand’anche espressamente riconosciuti da IDEAL, nonché eventuali ritardi rispetto ai Termini di Consegna convenuti o qualsivoglia contestazione relativa all’esecuzione del Contratto, conferiranno all’Acquirente la facoltà di sospendere o ritardare il pagamento del Prezzo (“solve et repete” ex art. 1462 cod .civ.). Ogni azione, eccezione e pretesa, potrà essere fatta valere dall’Acquirente solo dopo aver effettuato il pagamento integrale del Prezzo. Il Contratto non potrà essere ceduto dall’Acquirente, nemmeno in via parziale, senza il preventivo consenso scritto di IDEAL.
5) RISERVA DI PROPRIETA’ – Nel caso in cui il Contratto preveda un pagamento dilazionato del Prezzo, i Prodotti consegnati restano di proprietà di IDEAL fino all’integrale pagamento. In tal caso, il mancato pagamento di una rata eccedente l’ottava parte del prezzo ex art. 1525 cod. civ. determina la perdita del beneficio del termine concesso all’Acquirente e dà diritto alla risoluzione del Contratto da parte di IDEAL ex art. 1526 cod. civ.. L’Acquirente si obbliga a mantenere tali Prodotti in perfetto stato di conservazione fino all’integrale pagamento del Prezzo. L’Acquirente autorizza IDEAL a compiere, a spese dell’Acquirente, ogni formalità necessaria per rendere opponibile a terzi la riserva di proprietà.
6) GARANZIA - Ai sensi degli artt. 1490 ss. cod. civ., IDEAL garantisce l’assenza di vizi e/o difetti nei Prodotti per 12 (dodici) mesi dalla Consegna (“Garanzia”). Ove gli eventuali reclami dell’Acquirente in ordine alla presenza di vizi nei Prodotti siano fondati e accettati da IDEAL nel periodo di garanzia, IDEAL provvederà alla sostituzione dei Prodotti viziati e/o, a propria insindacabile discrezione, alla riparazione degli stessi entro un congruo termine con consegna effettuata EXW (Incoterms® 2010) presso la propria sede, o secondo il diverso termine di resa di volta in volta pattuito con l’Acquirente. A pena di decadenza dalla Garanzia, l’Acquirente dovrà denunziare i vizi riscontrati nei Prodotti entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario decorrenti dalla Consegna, nel caso di vizi occulti, dalla scoperta dei vizi stessi. In ogni caso, l’onere della prova circa la data della materiale apprensione, la data della scoperta dei vizi, nonché l’onere della prova circa la natura occulta dei vizi stessi, graveranno esclusivamente sull’Acquirente. L’Acquirente rinuncia espressamente a sollevare qualsiasi contestazione, pretesa, eccezione e/o domanda riconvenzionale a tal proposito. Salvo diverso accordo scritto, tutte le altre spese accessorie agli interventi di sostituzione e/o riparazione saranno a carico e a rischio dell’Acquirente. La Garanzia è esclusa qualora i vizi denunciati dall’Acquirente siano stati determinati da una o più delle seguenti cause: (i) errori e/o inesattezze nelle informazioni e/o nei dati tecnici eventualmente forniti a IDEAL dallo stesso Acquirente; (ii) alterazioni e/o modifiche dei Prodotti non previamente autorizzate per iscritto da IDEAL; (iii) deposito e/o custodia dei Prodotti in luoghi e/o con modalità inadatti alla loro perfetta conservazione; (iv) uso improprio dei Prodotti da parte dell’Acquirente o di terzi; (v) qualsiasi altra causa non imputabile direttamente a IDEAL, come ad esempio il danneggiamento verificatosi durante il trasporto.
7) Legge applicabile - La legge applicabile al Contratto è quella italiana, intendendosi in ogni caso espressamente esclusa l’applicazione al Contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna 11/04/ 1980).
8) Foro esclusivamente competente - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione, applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova (Italia). In ogni caso è fatta salva la facoltà di IDEAL di agire in giudizio, anche in via cautelare o provvisoria, innanzi al foro del domicilio dell’Acquirente.
Luogo e data: ______________
Firma e timbro dell’Acquirente: _____________________
Clausole vessatorie. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l’Acquirente dichiara di avere letto attentamente e di approvare espressamente ciascuna delle seguenti clausole vessatorie: art. 1 (Conclusione del Contratto), art. 2 (Consegna), art. 3 (Prezzi), art. 4 (Pagamento e divieto di cessione), art. 5 (Riserva di proprietà), art. 6 (Garanzia), art. 8 (Foro esclusivamente competente).
Luogo e data: ______________
Firma e timbro dell’Acquirente: _____________________
Ultimo aggiornamento: 29/11/2018
Versione stampabile